Note per i bollettini parrocchiali

Facebooktwitterpinterestmail

Diverse Parrocchie hanno l’abitudine di mandare alle stampe i classici “bollettini parrocchiali” annuali, trimestrali o quadrimestrali, da distribuire in occasione delle principali festività. Non parliamo, quindi, dei classici fogli di avvisi parrocchiali presenti settimanalmente in fondo alle chiese, ma delle pubblicazioni parrocchiali più corpose, riportanti la vita e la cronaca delle comunità ecclesiali.

Per queste tipologie di pubblicazione vigono alcune normative, alcuni dei cui punti sono riassunti di seguito. L’Arcidiocesi di Udine, dal canto suo, mette a disposizione alcuni servizi.

 

Necessità della registrazione in Tribunale

In base alle disposizioni sulla stampa, riassunte nella Legge n. 47/1948 e successive modifiche, un periodico può essere pubblicato solo se registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (rif. art. 5). Tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi di Udine ricadono sotto la giurisdizione del Tribunale di Udine.

Non sussiste, invece, obbligo di registrazione per i periodici esclusivamente telematici (rif. art. 3-bis L. n. 103/2012) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui inferiori a 100.000 Euro.

Si ricorda che affinché un periodico (es. un bollettino parrocchiale) sia registrato regolarmente occorre indicare:

  • Il proprietario, soggetto pubblicante (esempio: Parrocchia di…).
  • Il legale rappresentante (il parroco o l’amministratore parrocchiale).
  • Il direttore responsabile, che nel caso dei bollettini parrocchiali dev’essere un giornalista iscritto all’albo dei giornalisti (non è rilevante che si tratti di un g. professionista o di un g. pubblicista).
  • Il titolo del bollettino, ossia la “testata”.
  • La periodicità (es. trimestrale).
  • La tecnica di diffusione (es. stampa cartacea).
  • Il luogo della stampa (es. Tipografia…).

La registrazione in Tribunale, da effettuarsi una tantum, ha dei costi complessivi nell’ordine dei 200 Euro.

Queste pratiche sono agevolate dall’Arcidiocesi di Udine (si veda l’ultimo paragrafo).

🔗 Tribunale di Udine, Modulistica amministrativa. Vedi sez. “Registro della stampa”

 

Le variazioni di dati (es. cambio del parroco) e le comunicazioni in Tribunale

Sul registro della stampa periodica, conservato in Tribunale, vanno inoltre annotate tutte le variazioni che riguardano gli elementi indicati all’atto di iscrizione. Un caso tipico, nel caso dei bollettini parrocchiali, è la comunicazione riguardo il cambio del parroco o dell’amministratore parrocchiale, che figura come legale rappresentante del soggetto pubblicante. Altri casi possono essere il cambio del direttore responsabile o della periodicità (per esempio se si sceglie di passare da 3 a 4 pubblicazioni all’anno).

In tutti questi casi le variazioni vanno comunicate in Tribunale entro 15 giorni di calendario.

Anche queste pratiche sono agevolate dall’Arcidiocesi di Udine (si veda l’ultimo paragrafo).

 

Bollettini parrocchiali: l’aliquota IVA al 4%

Si ricorda che l’IVA su queste tipologie di pubblicazione si applica con aliquota 4%. Questo in virtù della normativa definita nel c.d. Testo Unico IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (si vedano in particolare la tabella A, parte II, paragrafi 18 e 35). Deve trattarsi, ovviamente, di periodici regolarmente registrati al Tribunale.

Riportiamo un fac-simile per la richiesta di applicazione dell’aliquota 4%, da presentare alla tipografia incaricata di stampare i bollettini.

🔽 Richiesta di applicazione dell’aliquota al 4% (fac-simile, formato Word)

 

Pubblicità e sponsorizzazioni sul bollettino parrocchiale

Il bollettino parrocchiale può ospitare inserzioni pubblicitarie o sponsorizzazioni, ma questo comporta un notevole cambiamento nella fiscalità parrocchale: il bollettino, così facendo, diventa infatti uno strumento commerciale a tutti gli effetti. Serviranno, pertanto: una partita IVA con gli obblighi a essa legati, una contabilità separata, la dichiarazione e il versamento IRES e IRAP e la registrazione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio.

Qualora la Parrocchia desiderasse avviare queste pratiche, si consiglia l’appoggio di un commercialista.

La ricezione di contributi per patrocinio (es. un’associazione che “offre” la stampa del bollettino) o la fornitura gratuita di gadget (es. segnalibri, penne con lo stemma parrocchiale, ecc.) non sono considerati sponsorizzazioni.

 

Cosa mette a disposizione l’Arcidiocesi di Udine

L’Arcidiocesi di Udine, in collaborazione con il settimanale «La Vita Cattolica», offre un servizio gratuito di intermediazione con il Tribunale di Udine, per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie. Il riferimento è:

Segreteria «La Vita Cattolica»
Via Treppo n. 5/B – 33100 Udine (UD)
Tel. 0432.242620
Mail: segreteria@lavitacattolica.it
Rif. Monica Migotti

L’Ufficio diocesano per la pastorale delle comunicazioni sociali, inoltre, può rendersi disponibile, qualora necessario, per la direzione dei bollettini parrocchiali. Il riferimento è:

Arcidiocesi di Udine – Ufficio diocesano per la pastorale delle comunicazioni sociali
Via Treppo n. 3 – 33100 Udine (UD)
Tel. 0432.414527
Mail: uff.com.sociali@diocesiudine.it
Rif. Giovanni Lesa